ASPETTI FISCALI

REQUISITI PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE

L’attività di Incaricato alle Vendite di cui alla legge 173/2005 può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere la maggiore età,
  • non avere pendenze penali,
  • essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società

Aspetti Fiscali

Tale attività può essere svolta da chiunque, purché in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla R.M.180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis.

Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e pertanto è possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.


Posizione IVA

L’attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all’Ufficio IVA quando è svolta in modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a 5.000 Euro netti;

superando questo limite subentra l’obbligo di iscrizione all’Iva come contemplato dalla R.M. 18/E del 27.01.2006.


Aspetti previdenziali

Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95 sull’ammontare oltre i 5.000 euro di provvigioni nette (6.410 -22% detrazione).

La quota Inps è a carico di 1/3 per l’incaricato e 2/3 per la società committente; l’adempimento del versamento all’Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto di contributo. L’iscrizione all’Inps è a carico dell’incaricato a mezzo del modulo di iscrizione. La riduzione dell’aliquota Inps deve essere inoltrata alla società committente a mezzo specifica dichiarazione.


Limitazioni dell’attività

I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l’attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre consentito ed è compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in funzione a delle limitazioni o revoche dei diritti acquisiti.

Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:

  • disoccupazione,
  • mobilità,
  • pensione di invalidità,
  • cassa integrazione,
  • pensione previdenziale,
  • dipendenti di enti pubblici,
  • percettori di assegni assistenziali,
  • possono subire una riduzione delle prestazioni concesse o anche la definitiva revoca.

Lavoratori dipendenti

L’attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:

  1. lavoratori dipendenti con aziende private – non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l’attività libera, purché non esercitata negli orari preposti all’attività di dipendenza;
  2. lavoratori dipendenti in enti pubblici – a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una incompatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro, che in certi casi impone la scelta dell’attività esercitata o la riduzione a part-time per l’attività pubblica.

Soprattutto nel2° caso è consigliabile interpellare il proprio ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l’attività di incaricato alle vendite.


Pensionati

Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza:

  • Pensioni di Invalidità

Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, secondo del tipo di classe di invalidità, svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di I.V.D., possono subire la revoca della pensione dall’ente predisposto. Da valutare attentamente caso per caso.

  • Pensioni di Previdenza

La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di I.V.D. è compatibile in quanto il pensionato non perde mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se ha una pensione di importi oltre i minimali può avere una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di reddito e solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.

  • Pensione di reversibilità

La casistica è identica al punto 2 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si può incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità.

  • Pensione Legge 335/95

La gestione pensionistica è separata ed integrata ad eventuali ulteriori tipi di pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati per ogni gestione previdenziale. Per avere diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver versato minimo cinque anni completi di contribuzione minima.

Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere per ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della pensione.


PARTITA IVA e NETWORK MARKETING

Puoi iniziare a lavorare come Incaricato alle vendite a domicilio senza avere una partita iva, se NON si superano i 5.000 Euro netti di provvigioni annue.

Superato il limite di importi annui di provvigioni superiori a 5.000 Euro netti, c’è l’obbligo di iscrizione all’Iva come contemplato dalla R.M. 18/E del 27.01.2006 (* vedi sotto).

Si ricorda di iscriversi all’IVA entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività o al superamento di € 6.410 di provvigioni lorde (5000euro netti circa).


Aspetti previdenziali

Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95 sull’ammontare oltre i 5.000 euro di provvigioni nette (6.410 -22% detrazione).

La quota Inps è a carico di 1/3 per l’incaricato e 2/3 per la società committente; l’adempimento del versamento all’Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto di contributo. L’iscrizione all’Inps è a carico dell’incaricato a mezzo del modulo di iscrizione. La riduzione dell’aliquota Inps deve essere inoltrata alla società committente a mezzo specifica dichiarazione.

* R.M. 18/E del 27.01.2006

Chiarimenti in merito all’interpretazione della Legge 173/2005 per la assoggettabilità passiva ai fini IVA degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

In particolare, la legge suddetta, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, ha individuato gli elementi peculiari che caratterizzano tale tipologia contrattuale.

L’art. 1, comma 1, lett. b), definisce l’incaricato alla vendita diretta a domicilio come “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”.

Il successivo art. 3, comma 4, della medesima legge, concentrandosi, in particolare, sull’attività dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio, qualifica occasionale l’attività resa dall’incaricato, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro, ferma restando (comma5), per tutte le categorie di incaricati alle vendite a domicilio, la disciplina previdenziale prevista all’art. 44, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Ad avviso della scrivente, nonostante nell’ambito della disciplina contenuta nella citata legge siano preponderanti i profili civilistici della materia trattata, l’art.3, comma 4, ha rilievo fiscale, in quanto il legislatore ha inteso introdurre, attraverso il riferimento a una data soglia di reddito(5.000 euro), un criterio atto ad individuare in quale caso gli incaricati alle vendite dirette a domicilio possono considerarsi, a fini fiscali, esercenti attività “occasionale” e, in quanto tali, non soggetti agli obblighi imposti in materia di IVA.

Ciò comporta per i soggetti in questione la necessità di assoggettare ad IVA le provvigioni percepite solo al verificarsi della condizione espressa dal comma 4 del citato articolo 3, con la conseguenza che, sino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall’attività di vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA.

Si fa presente, in proposito, che, come si desume agevolmente dal tenore letterale dell’articolo in commento, il limite di 5.000 euro va riferito al reddito e non al volume d’affari.

Pertanto, ai fini della verifica dell’eventuale superamento di detto limite, occorre considerare anche le eventuali spese collegate allo svolgimento delle attività in questione.

Al riguardo, si pone il problema ulteriore di stabilire se tali spese debbano essere analiticamente contabilizzate dall’incaricato alla vendita diretta, ovvero se siano suscettibili di determinazione forfetaria.

In tal senso, è utile considerare che l’art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. 600 del 1973, per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, stabilisce che i compensi siano assoggettati ad imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Tale ultima disposizione, prevista in materia di imposizione diretta, introduce un criterio che può essere recepito anche ai fini, che qui interessano, della verifica dell’eventuale superamento della soglia prevista dal richiamato art. 3, comma 4, della legge n. 173 del 2005.

Pertanto, l’attività degli incaricati in questione è da intendersi abituale e, quindi, rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto della deduzione forfetaria delle spese indicata al citato comma 6 dell’art. 25-bis, superiore a 5.000 euro.

Per quanto concerne l’individuazione del momento a partire dal quale l’incaricato assume la soggettività passiva ai fini IVA, ad avviso della scrivente, è dalla prima operazione, che comporta il superamento della soglia di 5.000 euro, che decorre il termine entro il quale detti incaricati devono comunicare l’inizio dell’attività rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 663 del 1972, e, in quanto soggetti passivi dell’imposta, devono adempiere a tutti gli ulteriori relativi obblighi.

Tale soluzione, che esclude l’insorgere di difficoltà operative nel caso di superamento del limite in corso d’anno è coerente con l’orientamento espresso dall’INPS nella circolare n. 103 del 2004 (recante chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli incaricati alla vendita diretta).

In particolare, ai fini previdenziali, l’art. 44 del Decreto Legge n. 269 del 2003 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli incaricati alle vendite dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante dalla detta attività sia superiore ad euro 5.000.

Con la circolare sopra citata, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito che, ai fini previdenziali, il reddito di euro 5.000 costituisce una fascia di esenzione.

Ciò premesso, la scrivente è dell’avviso che, anche ai fini fiscali, il presupposto soggettivo di assoggettamento all’IVA sorge esclusivamente al superamento della soglia di 5.000 euro e riguarda esclusivamente le operazioni che determinano la quota di reddito eccedente.

È opportuno prendere in considerazione anche la diversa ipotesi in cui un incaricato della vendita diretta a domicilio, che eserciti detta attività in via abituale e sia, quindi, titolare di partita IVA, non raggiunga, in un determinato anno, la soglia di 5.000 euro di reddito.

In relazione a tale fattispecie, la scrivente esprime l’avviso che il mancato superamento della soglia suddetta in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività in questione, non possa determinare la perdita della soggettività passiva ai fini IVA, in quanto si deve presumere che il soggetto che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale, anche nella successiva prosecuzione intenda conferire all’attività i caratteri di sistematicità e continuità che concretizzano i requisiti dell’abitualità.

In altri termini, appare ragionevole sostenere che dal momento in cui i soggetti in questione si collocano all’interno dell’ambito applicativo dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, non possano più considerarsi “occasionali” (quindi, esclusi dal campo dell’applicazione dell’IVA) fino a quando esercitano l’attività in questione.