Annuncio di lavoro anonimo illegale

Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.

Art. 9, D.Lgs. n. 276/2003

L’Ordinanza della Cassazione chiarisce negli annunci di lavoro quando il committente  è illegale.

Con l’Ordinanza n. 14249/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito quando, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 276/2003, sono illegali gli annunci di lavoro pubblicati senza indicazione dell’azienda committente , nella fase di selezione del personale, a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (d.lgs. 196 del 2003).

Anche online, ed attraverso i social network, non è possibile redigere annunci in forma anonima senza specificare il nome della società con la quale si detiene un rapporto di collaborazione per cui si ha il permesso di sponsorizzarne l’attività.

Gli editori, i direttori responsabili ed i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui sopra sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 4000 a 12000 euro.

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